TRANSIZIONE ENERGETICA: COME LA VEDIAMO NOI.

La Transizione energetica è, oggi più che mai, la priorità assoluta per una forza ambientalista.

La decarbonizzazione delle attività umane, cioè riuscire a eliminare l’utilizzo delle fonti fossili per la produzione di qualsiasi forma di energia, è impresa titanica, ancorchè assunta come obbiettivo europeo al 2050 (al netto degli assorbimenti di CO2).

Riteniamo che la portata e l’urgenza di un tale obiettivo non sia pienamente compresa, spesso neanche all’interno della variegata galassia di gruppi, comitati e associazioni che pure fanno riferimento all’area ambientalista.

Per questo abbiamo deciso di creare questa pagina dove inseriremo sia documenti   tecnico-scientifici sia le normative nazionali o comunitarie, sia le sentenze dei Tribunali Amministrativi o del Consiglio di Stato.

In questa prospettiva La Città ecologica ha nei giorni scorsi organizzato un meet del suo Direttivo, aperto agli iscritti, sul tema “Transizione energetica: verso un sistema energetico italiano basato solo sulle fonti rinnovabili. Un approccio scientifico alle problematiche tecnologiche ed ambientali.

Ha introdotto il meet Terenzio Longobardi, Ingegnere esperto della materia e ambientalista da sempre. Pubblichiamo di seguito il link alla sua presentazione introduttiva.

Presentazione Transizione Energetica ing. Terenzio Longobardi meet LCE giugno 2025

Questo è invece il link al video completo di tutto il Meet.

Dopo il primo meet riportato sopra ne abbiamo organizzato un altro il 9 settembre 2025 sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con introduzione dell’Ing. Lorenzo Frattali. QUI TROVI IL LINK AL VIDEO COMPLETO

La pagina è in costruzione e in continuo aggiornamento. In particolare la SEZIONE DOCUMENTI.

Chiunque dovesse individuare errori e/o omissioni è invitato a segnalarceli all’indirizzo mail info@lacittaecologica.it

SEZIONE DOCUMENTI

Come si può capire la documentazione sulla Transizione Energetica sia tecnica che normativa è sconfinata e non abbiamo certo la pretesa di riportarla tutta e nemmeno in gran parte in questa pagina. Riportiamo qui quella che a noi pare la più rilevante, disponibili ad integrare l’elenco con eventuali nuove documentazioni che ci venissero segnalate (info@lacittaecologica.it) e che ritenessimo meritevoli di essere inserite nell’elenco. 

DOCUMENTI TECNICO SCIENTIFICI

1) Non si puo non partire dal link alla pagina dell’Associazione ASPO Italia, sezione italiana dell’associazione scientifica ASPO (Association for the Study of Peak Oil) il cui scopo principale è lo studio del Picco del Petrolio, delle sue gravi conseguenze sui sistemi ecologici, economici e sociali, e della mitigazione di questi effetti.

ASPO Italia ha prodotto in particolare due documenti molto importanti.

Il Primo (2023):  Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili. Prima parte: analisi introduttiva, problematiche e scenari propedeutici.

Il Secondo (2024): Verso un sistema energetico nazionale basato sulle fonti rinnovabili. Seconda parte: scenari con ridistribuzione temporale e taglio della domanda.

Sono due complessi e corposi documenti (il primo di 122 pagine, il secondo di 140) che richiedono un certo grado di conoscenze tecnico-scientifiche per poter essere compresi appieno, ma che sono fondamentali per acquisire conoscenze solide sulle problematiche legate alla transizione energetica e poterne parlare con una qualche cognizione di causa.

Al solo scopo esemplificativo riportiamo tre tabelle presenti nel primo documento:

Quindi il fabbisogno energetico stimato secondo questo scenario di ASPO Italia è di 1000TWh annue (Tera equivale a 10 alla 12) che corrispondono ad una potenza elettrica da istallare di 570GW (Giga equivale a 10 alla 9, 1G equivale a 1000Mega) di fotovoltaico e 115GW di eolico.

A questi vanno aggiunti i circa 50TWh di potenza forniti dall’idroelettrico, che variano anche con la stagione e per i quali è difficile prevedere un incremento dal momento che l’aumento dei periodi siccitosi rende l’acqua necessaria anche ad altri scopi, e i circa 6TWh forniti dal geotermico, anch’esso con poche prospettive di sviluppo consistente, e i circa 4TWh di energia elettrica da biomasse.

Quindi in questo scenario occorre installare 570GW di FV. Considerando che un pannello fotovoltaico di elevata efficienza riesce a fornire attualmente circa 220W per mq occorrono 2.591.000.000mq di pannelli fotovoltaici cioè 2.591kmq. Considerando che il totale della superficie di tutta l’Italia è di 302.073kmq, lo 0.86%. In realtà ogni metro quadro di pannello occupa poi a terra, considerando tutti gli spazi attorno, circa 2 metri quadri di suolo. quindi per la produzione di quei 570GW di FV occorrerebbero 5.182kmq cioè 1,72% dell’intera superficie del paese.

A questa estensione di pannelli fotovoltaici vanno aggiunte 23.000 torri eoliche da 5MW ciascuna e batterie di accumulo per un’energia di 480GWh annue.

Inoltre bisognerebbe anche agire in modo sensibile sul fronte dei consumi, in particolare nei mesi invernali.

Questi numeri dovrebbero rendere bene l’idea dello sforrzo immane che il paese deve fare per una reale Transizione Energetica che, lo ripetiamo perchè spesso non sembra essere chiaro, vuol dire l’abbandono completo dell’uso dei combustibili fossili in ogni settore delle attività umane (civili, industriali, trasporti) ed il passaggio al tutto elettrico prodotto da fonti rinnovabili. Il tutto parte dal fatto che un motore elettrico ha un rendimento energetico più che doppio rispetto a quelli termici a combustibili fossili.

Ma questi numeri dovrebbero far capire che una Transizione di questa portata, indispensabile non solo per via dei cambiamenti climatici, ma anche perchè i combustibili fossili sono tendenziamente in via di esaumento con conseguenti aumenti dei prezzi e delle tensioni internazionali legate anche al loro accaparramento, non si può fare solo mettendo pannelli fotovoltaici nelle aree industriali dismesse, i tetti dei capannoni industriali (che non basterebbero neanche se si coprissero tutti), le abitazioni civili (che sono tutte aree private per le quali l’installazione può essere incentivata ma, ad oggi, non può essere obbligata). 

Per consentire a tutti li verificare personalmente quanto abbiamo detto, riportiamo si seguito i dati sulle superfici del territorio italiano suddivise per modo di utilizzazione tratte dai Rapporti ISPRA sul consumo di suolo 2023 e 2024 i cui link si possono trovare sotto in questa stessa pagina.

Essere contrari sempre e comunque alla realizzazione di parchi fotovoltaici a terra, parchi agrivoltaici o parchi eolici rimandando sempre ai soli tetti ed ai soli parcheggi vuol dire di fatto essere contrari alla Transizione Energetica, quindi oggi essere contrari a quella che deve essere la priorità di ogni ambientalista.

2) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – PIANO NAZIONALE
INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA 2024.

3) MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

4) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali. STRATEGIA ITALIANA DI LUNGO TERMINE SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 2021

5) ATLANTE EOLICO ITALIANO INTERATTIVO  

6) Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – ISPRA:  Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024, Report ambientali SNPA, 43/2024

7) ISPRA: I dati sul consumo di suolo 2024

8) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Piattaforma Aree Idonee Mappatura ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 190/24

9) International Renewable Energy Agency (IRENA): RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2025

10) ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Unità Meteorologia e Climatologia: Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT Linea Guida ARPAV

11) GSE – Gestore dei Servizi Energetici

12) Gaetano Perone Department of Economics and Management, University of Pisa (Pisa), Italy: The relationship between renewable energy production and CO2 emissions in 27 OECD countries: A panel cointegration and Granger non-causality approach

13) CESI e l’Università degli Studi di Genova: ATLANTE EOLICO DELL’ITALIA 2002

14) OECD’s Horizontal Project “Net Zero+: Building Climate and Economic Resilience: Unlocking the potential of demand-side climate mitigation strategies

15) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: Zone di accelerazione (specifiche aree individuate per facilitare e velocizzare l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile)

16) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: Piattaforma Aree Idonee (strumento digitale realizzato per supportare le Regioni e le Province Autonome nella pianificazione territoriale).

17) Legambiente Report-Finalmente-Offshore-2025. Mappa l’eolico offshore in Italia: 93 progetti e 74 GW in attesa

18) PORTALE TERNA DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO ELETTRICO ITALIA

19) IRENA RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2024

20) ENEA  Analisi trimestrale del sistema energetico italiano primo semestre 2 2025

In questo documento viene riportato che nell’insieme degli ultimi dodici mesi in Italia i consumi di energia primaria complessiva si attestano a circa 151 Mtep (Mega tonnellate equivalenti di petrolio). Per convertire questo dato in TWh è necessario ricavare prima il consumo nello stesso periodo temporale della sola componente elettrica, dal momento che le due componenti hanno fattori di conversione diversi. Questo dato ce lo fornisce TERNA che ci dice che il fabbisogno elettrico nell’ultimo anno è stato di 311.6TWh.  Per la componente elettrica 1MWh=0,187tep e quindi 311.6TWh= 311.6*106*0,187Mtep=58.27Mtep. Quindi la componente elettrica nell’ultimo hanno ha costituito il 38.58% dell’intero consumo di energia primaria (58.27Mtep su 151Mtep)

L’energia primaria non elettrica è quindi  151 Mtep – 58.27Mtep = 92.73 Mtep. In questo caso 1tep = 11630 kWh. Quindi 92.73 Mtep = 92.73*106*11.63 MWh = 1078 TWh.

Quindi il fabbisogno totale di energia primaria negli ultimi 12 mesi in Italia è stato di 151 Mtep che equivalgono a  311.6TWh + 1078 TWh = 1390 TWh. (Tera equivale a 10 alla 12 cioè miliardi di  kilowattore)

Questo è il fabbisogno annuo stimato di energia primaria allo stato attuale. Il passaggio al tutto elettrico (transizione energetica) riduce fortemente il fabbisogno di energia primaria data la maggiore efficienza energetica del sistema. Basti pensare che un motore elettrico ha un rendimento tra l’80% e il 90% mentre i motori a benzina tra il 20% e il 40% e i motori diesel tra il 35% e il 45%.

Comunque è bene tenere a mente questo dato quando si fantastica di transizione energetica utilizzando solo i tetti dei capannoni, delle case, i sedimi ferroviari e autostradali, le coperture dei parcheggi ecc. tutte scelte giuste ma totalmente quantitativamente insufficienti. 

Per avere una idea si tenga conto che un metro quadro di pannello fotovoltaico riesce a fornire attualmente al più 220W. Se si assume che produca energia per 1250 ore annue, quel metro quadro può produrre circa 275 KWh annue. (Kilo equivale a 10 alla 3). Quindi per fornire i 1390 TWh attualmente necessari, fatte salve tutte le precisazioni già enunciate (maggiore rendimento energetico dei motori elettrici rispetto a quelli a combustione interna da fossili), occorrerebbero circa 5,1 miliardi di pannelli fotovoltaici da 1mq.  E un metro quadro di solo pannello occupa poi circa 2mq per la posa al suolo.

Altro che tetti di capannoni industriali!

21) GSE RAPPORTO STATISTICO Energia da fonti rinnovabili in Italia nel 2023

22) GSE RAPPORTO STATISTICO SOLARE FOTOVOLTAICO 2023

23) IRENA International Renewable Energy Agency. REGIONAL ENERGY TRANSITION OUTLOOK EUROPEAN UNION

24) World Nuclear Industry Status Report 2025 uno dei più autorevoli rapporti internazionali sullo stato dell’industria nucleare mondiale

25) GSE RAPPORTO STATISTICO SOLARE FOTOVOLTAICO 2024

26) DOCUMENTO de LA CITTÀ ECOLOGICA SU SUPERFICI AGRICOLE IN ITALIA E TRANSIZIONE ENERGETICA

27) ISPRA: I dati sul consumo di suolo 2025. RAPPORTO COMPLETO. SINTESI. DATI.XLSX. SCHEDE REGIONALI. ATLANTE NAZIONALE 2023     https://ecoatlante.isprambiente.it/    www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati    www.consumosuolo.it

28) TERNA 2025 Prospettive di Sviluppo del Sistema Energetico 2050  Copertura della domanda elettrica

29)   GSE MAPPA INTERATTIVA DELLE CABINE PRIMARIE

30) Rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico 2024

 

NORMATIVA

0) DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

1) DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) 

2) DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. INFOGRAFICA  LINEE GUIDA

3) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

4) DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto è composto da 50 articoli e 8 allegati. Particolarmente rilevanle l’Art. 20 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) dove al comma 1) si stabilisce che con uno o più decreti ministeriali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC (cioè aumentare la potenza da fonti rinnovabili di 80 GW entro il 2030 rispetto al livello del 2020) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. 

In via prioritaria, con i decreti si provvede a:

a) dettare i criteri per l‘individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie…

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse,aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il comma 1-bis., introdotto con il DM N. 63/24, stabilisce che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita:

a) nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo
limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, che non comportino una variazione dell’area occupata, cioè di fatto vieta nuovi impianti fotovoltaici. Su questo punto la sentenza del TAR del Lazio N. 09156 del 13/05/2025 (vedi sotto), individuando possibili profili di incostituzionalità, ha rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale. 

c) nei siti di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento,  incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

c-bis) nei siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei
sedimi aeroportuali…;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di
produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, …, nonché le aree classificate agricole
racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il primo periodo non si applica (cioè – a quanto capiamo – tutte le limitazioni per impianti FER in aree agricole) – nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto…

Qui termina il Il comma 1-bis tratta gli impianti FER in aree classificate agricole.

I decreti di cui al comma 1 stabiliscono la ripartizione tra le Regioni gli obbiettivi in GW al 2030 stabiliti dal PNIEC  e nella definizione della disciplina inerente le aree idonee tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, …

Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee.

Al comma 5 viene ribadito che (le Regioni) in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Il comma 6 afferma che nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

Il comma 7 afferma che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, principio ribadito dalle due sentenze del TAR del Lazio.

Particolarmente importante il comma 8 che afferma che nelle more dell’individuazione delle aree idonee sono considerate aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale non si applica per le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica…

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (affidano la concessione delle aree idonee – Art. 8bis.)

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di
produzione di biometano, in assenza di vincoli…

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti…nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento…

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni ambientali e del paesaggio. VEDI SOPRA),…, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. …

Dopo  TAR Lazio SENTENZA N. N. 09155 del 13/05/2025  RIPORTATA DI SEGUITO torna in vigore fino ad un prossimo provvedimento del governo il comma 8 qui riassunto con la individuazione di AREE IDONEE ivi riportata.

5) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. DECRETO AGRIVOLTAICO INNOVATIVO D.M. N. 436 DEL 22/12/2023     e REGOLE OPERATIVE

Per conoscere e quindi parlare di Agrivoltaico occorre conoscere questo Decreto e soprattutto le Regole Operative oltre alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici riportate al punto 3 della DOCUMENTAZIONE TECNICA.

Il Decreto qui riportato ha l’obiettivo di fissare i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, …per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Fissa incentivi nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili + una tariffa incentivante

Di particolare rilievo le REGOLE OPERATIVE dove ad esempio è stabilito che “È necessario che la superficie minima destinata all’attività agricola/pastorale, nell’ambito del sistema agrivoltaico, risulti pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot).”

Sagricola ≥ 0,7 ∗ Stot

6) DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024 , n. 63 Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. 

L’Art. 5 introduce l’Art. 1bis al DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199, vedere lì contenuto e rinvio a Corte Costituzionale per possibili profili di incostituzionalità

7) LEGGE 12 luglio 2024 , n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. 

8) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 21 giugno 2024 Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

È il decreto previsto dall’Art. 20 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199 riportato sopra.

Art. 1. Ha la finalita’ di: a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC…b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili

Le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a) superfici e aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili … b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti …c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) …d) aree in cui e’ vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 2   Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma gli obiettivi di conseguimento
 dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030. 

 Art 3. le regioni individuano ..., con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti
 dal Titolo II del presente decreto.
Art. 7 Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee
1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente 
all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici...
2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:
a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli 
obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando 
l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonchè di aree
 a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non 
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,...
...
3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni 
sottoposti a tutela ai sensi del CODICE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI D.L. 42/24 (vedi 
sopra). Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese 
nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto. Le regioni possono
stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a
 seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo
di 7 chilometri.
...
I COMMI 2 E 3 DEL DECRETO SONO STATI ANNULLATI DA TAR Lazio SENTENZA
N. 09155 del 13/05/2025 (VEDI SOTTO). Il Governo deve rieditare i criteri per 
individuazione aree idonee e aree non idonee entro 60 giorni dalla notifica della
 sentenza cioè entro il 13/07/2025.

9) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

10) Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica recante “Approvazione delle Regole operative del DM 19 giugno 2024” c.d. FER 2  , REGOLE OPERATIVE, ALLEGATI E APPENDICI.

11) LEGGE 22 aprile 2021 , n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

12) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024 n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Qui trovi i REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI descritti negli allegati A, B, C e le Tavole sinottiche degli interventi in edilizia libera, PAS e AU tratte dal sito Biblus.    https://biblus.acca.it/

 

13) REGIONE TOSCANA Proposta di legge n.2 del 02-12-2024 Oggetto: Promozione della transizione energetica e disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico.    Proposte di modifica di Italia Nostra. Valutazioni LEGAMBIENTE: 1 e 2

14) ART 13 DL INFRASTRUTTURE 2025 ACCELLERAZIONE RINNOVABILI 

15) QUI TROVI TUTTI I PROGETTI CHE SONO DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 

16) QUI TROVI LA PAGINA DEL MASE DEDICATA ALLA Produzione di energia elettrica (autorizzazioni, modifiche e rapporti)

17) QUI TROVI LE PROCEDURE PREVISTE DALLA REGIONE TOSCANA

18) QUI TROVI GLI AVVISI DI INDIZIONE DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI IN MATERIA DI ENERGIA TRA ENTI INTERESSATI PER RELATIVA ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE PER I NUOVI IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE

19) DECRETO 7 agosto 2025 . Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. CONTO TERMICO 3.0

20) DECRETO-LEGGE RECANTE «MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI»  Il Decreto è del 20 novembre 2025. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/11/25 con il numero 175. Manca ancora il testo coordinato. IL DECRETO LEGGE N. 175 DEL 21 NOVEMBRE 2025 IN GAZZETTA UFFICIALE

Il Decreto ridefinisce le “aree idonee” all’installazione di impianti FER dopo l’annullamento da parte del TAR  del Lazio dei commi 2 e 3 dell’Art. 7 del Decreto 21 giugno 2024 di cui al precedente punto 8) di questo elenco.

Lo fa introducendo modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024 n. 190  riportato sopra, al punto 12) del presente elenco.

Con l’art. 2 (Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) il nuovo D.L. aggiunge:

all’articolo 4 del D.L. 25/11/24 N. 190 la definizione di impianto agrivoltaico: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»

g) dopo l’Art. 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti) del D.L. 25/11/24 N. 190 il nuovo D.L. aggiunge: l’Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma).

Comma 1.: In esso sono individuate le aree considerate idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili:

  1. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
  2. le aree dei siti oggetto di bonifica
  3. le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  4. le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  5. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
  6. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali …
  7. i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa
  8. i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari …
  9. i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, …

l. per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, …, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m. per gli impianti di produzione di biometano, sono idonee in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali ,…, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Comma 2.: L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al Comma 1., lettere a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) …ovvero di progetti necessari per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Comma 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione … individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1

Comma 4. Ai fini dell’adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni … tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall’articolo11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime; (SAU Toscana 640.111 ettari ; 0,8% 5121ha; 3% 19.203ha)
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Comma 5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell’allegato C-bis.

È la Tabella A contenuta nel 21 giugno 2024 Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili riportato sopra al punto 8):

Comma 6. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell’allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all’articolo 12-bis.

Comma 7. … le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e)

 

il nuovo D.L. aggiunge: l’l’Art. 11-ter (Aree idonee a mare).

Comma 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all’allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi …

Comma 2. … sono in ogni caso considerate idonee:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

Comma 3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l’autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.

 

il nuovo D.L. aggiunge: l’l’Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee).

Comma 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A (Interventi in attività libera) e B (Interventi in regime di PAS Procedura Abilitativa Semplificata) che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’allegato C (Interventi in regime di autorizzazione unica) che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
Comma 2.
Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 10-bis, commi 8 e 10.
Comma 3.
Il comma 1 si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, il comma 1 non si applica.

 

il nuovo D.L. aggiunge: l’l’Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO).

Comma 1. All’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A (Interventi in attività libera)

h) …

i) dopo l’Art. 12 il nuovo D.L. inserisce l’Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione)

Comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, …, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni … nel processo di individuazione delle aree idonee … , sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma … digitale per le aree idonee … , allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. … La piattaforma di cui al primo periodo reca un’apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, … 
Comma 2.
La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni … in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

l) …

m) …

n) …

o) dopo l’allegato C è inserito il seguente: «(Articolo 11-bis) ALLEGATO C-BIS Tabella 1– Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW. TABELLA RIPORTATA SOPRA.

Comma 1.  Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1°gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

Comma 2.

Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d’una, la quota dell’80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l’impianto.

Comma 3.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla 13producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.»;

p) …

21) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024 n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 Vigente al : 23-11-2025 cioè COORDINATO con D.L. N. 175 del 21 novembre 2025

22) CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 175 del 21 novembre 2025

 

 

 

 

PER COMPLETEZZA RIPORTIAMO ANCHE LE ULTIME NORMATIVE RIGUARDANTI IL NUCLEARE “SOSTENIBILE” 

a) Disegno di legge 22/01/25 recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile    e  RELAZIONE ILLUSTRATIVA

b) Parere della CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI del 30/07/2025 sul disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile”.

c) Il governo vuole spostare al 2038 l’uscita dal carbone. ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALLA CAMERA

d) ORDINE DEL GIORNO SULL’IDROELETTRICO ALLA CAMERA

 

SENTENZE E ORDINANZE TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

1) CONSIGLIO DI STATO, ORDINANZA 4 NOVEMBRE 2024, N. 4298 sospensione dell’efficacia art. 7 comma 2, lettera c) del D.M. 21 giugno 2023.

2) T.A.R. Toscana, SENTENZA n. 833 del 20 giugno 2022 – Italia Nostra Onlus ed a. c. Regione Toscana ed a. Ambiente – Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico.

3) Consiglio di Stato SENTENZA N. 01872 del 05/03/2025 in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 833 del 20 giugno 2022

4) Consiglio di Stato SENTENZA N. 8029 del 30-08-23 Provincia di Brindisi contro Columns Energy S.p.A. AFFERMAZIONE NETTA DISTINZIONE TRA FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO

5) Consiglio di Stato SENTENZA N. 8258 del 11-09-23 Regione Puglia contro Hepv18 S.r.l. Sulla compatibilità degli impianti agrivoltaici e l’attività agricola. “Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi”

6) TAR Toscana SENTENZA N. 00028 del 10/01/2024 – proposto da Comune di San Godenzo per l’annullamento – della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 7.2.2022, avente ad oggetto “PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis, e L.R. n. 20/2010, art. 73-bis – Progetto di impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” comprese le relative opere ed infrastrutture necessarie di potenza complessiva di 29, 6 MW.

7) TAR Toscana SENTENZA N. 00641 del 02/04/2025 – proposto da Trina
Solar Iulia S.r.l contro Comune di San Giuliano Terme per l’annullamento – del provvedimento di diniego prot. n. 32947/2024 … avente ad oggetto «… per realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 10 MW. Ubicazione Via di Campolungo Gello. Conclusione del Procedimento – Rigetto dell’istanza».

8) Consiglio di Stato (Sezione Quarta) SENTENZA N. 2808/25 del  6 febbraio 2025 – Pubblicata il 02/04/2025 sul ricorso di privati contro il Ministero della Cultura, il Comune di Firenze, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato per la riforma della sentenza del TAR della Toscana che con la sentenza n. 1047 del 26 settembre 2022 respingeva il ricorso dei privati contro il provvedimento di diniego n. **** del 29 ottobre 2021, opposto dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Firenze, visto il parere della Soprintendenza, sulla istanza di signori **** relativa alla  “Richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, il  Comune di Firenze, che con provvedimento n. **** del 29 ottobre 2021, rigettava l’istanza di autorizzazione paesaggistica. 

La sentenza è particolarmente importante perchè l’intervento di cui trattasi riguarda l’esecuzione di opere sul fabbricato posto in Firenze, ubicato all’interno dei “centri storici minori/borghi storici (Zona A)” del Regolamento urbanistico comunale, con classificazione “Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”. Il fabbricato risulta inserito in un’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al d.m. 23/12/1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio di Monte Morello”. La richiesta non autorizzata riguardava l’installazione di “un impianto fotovoltaico sulla copertura … i pannelli fotovoltaici saranno installati in due falde non prospicenti la pubblica via.”. La competente Soprintendenza, esprimeva il seguente parere: “l’impianto fotovoltaico non è autorizzato. Considerata l’estrema
vicinanza dell’edificio al sistema delle ville medicee e la sua appartenenza a un sistema urbano e territoriale caratterizzato dall’equilibrio tra episodi monumentali, trama insediativa a corredo ed edilizia minore di tessuto, l’impianto così progettato si configurerebbe quale elemento estraneo e non compatibile”. A seguito di istanza di riesame, la Soprintendenza confermava il parere negativo, specificando tra l’altro che: “a nulla rilevano le considerazioni circa la poca visibilità dell’elemento oggetto di prescrizione (impianto fotovoltaico)”. I cittadini richiedenti l’intervento presentavano, quindi, una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica per l’impianto fotovoltaico con una diversa soluzione progettuale di installazione dei pannelli fotovoltaici: “in due falde non prospicenti la pubblica via, saranno con colorazione rosso mattone, avranno una nuova disposizione geometrica regolare e verranno posati completamente integrati nel manto di copertura rispettando quanto previsto per le semplificazioni di legge secondo cui gli impianti fotovoltaici devono essere integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi”. La commissione del paesaggio “preso in esame il progetto, visto il DM 23/12/52, visto il parere della Soprintendenza reso sul progetto precedente e facendo proprio il contenuto del parere della Soprintendenza citato, esprime parere contrario all’intervento in quanto i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento…”.  Il Comune di Firenze denegava l’autorizzazione paesaggistica all’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Il Consiglio di Stato “osserva che l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici non è dubbio che crei un certo impatto visivo, ciò che giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate.” “Tuttavia, la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative

Il Consiglio di Stato rileva che il modo di procedere della Commissione per il paesaggio presenta deficienze sul piano della motivazione poiché non si dà carico di svolgere un adeguato contemperamento dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
Infatti afferma il Consiglio di Stato il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

Il Consiglio di Stato aggiunge che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti. L’installazione del fotovoltaico sul tetto può, infatti, essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione. Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.

Negli interventi di “lieve entità” come l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto si deve chiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata e in questo caso, la relazione presentata all’Amministrazione competente è semplificata e al suo interno è inclusa l’attestazione del tecnico della conformità del progetto alla normativa vigente. Nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene subito avvisato, e si procede con l’invio alla Soprintendenza.

In conclusione il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei cittadini ricorrenti e annulla tutti gli atti di diniego dell’Autorizzazione paesaggistica per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici emanato dal Comune di Firenze. 

9) TAR Lazio SENTENZA N. 09155 del 13/05/2025 – proposto da Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.) e a. contro Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024

Questo ricorso non riguardava un singolo impianto ma l’intero Decreto del 21 giugno 2024 che disciplina l’individuazione delle Aree Idonee. La Sentenza, lunga e complessa, ANNULLA i commi 2 e 3 dell’Art. 7 del Decreto perchè attribuiscono alle Regioni una delega troppo ampia nel definire le aree idonee e quelle non idonee, fino a permettere di estendere la fascia di rispetto da siti di interesse culturale e/o ambientale fino a 7km (cioè più ampia di quella prevista dall’Art. 20 del Decreto 199/21) senza fissare criteri che garantiscano una omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale. Mancata salvaguardia dei procedimenti in corso. Il Governo deve rieditare i criteri per individuazione aree idonee e aree non idonee entro 60 giorni dalla notifica della sentenza cioè entro il 13/07/2025. Sempre nella sentenza viene affermato che “area non idonea” non vuol dire area preclusa in via assoluta alla realizzazione di impianti FER ma area nella quale il progetto deve essere sottoposto a particolare attenta valutazione considerando da un lato la tutela del paesaggio e dall’altro l’obbiettivo di legge di installazione di 80GW da FER AL 2030.

10) TAR Lazio SENTENZA N. 09156 del 13/05/2025 – proposto da Ecotec S.r.l contro Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Regione Siciliana per l’annullamento degli artt. 1, 3 e 7 del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024.

Anche questo ricorso non riguarda un singolo impianto. La sentenza individua dei possibili profili di incostituzionalità nell’Art. 5 del D.M. 63/24 convertito in Legge 101/24 nella misura in cui stabilisce il divieto di installazione di nuovi impenti FER in aree classificate agricole dai piani urbanistici comunali per possibile contrasto con gli impegni assunti dal paese in ambito comunitario di favorire le energie rinnovabili e la realizzione di impianti FER per 80GW al 2030 aggiuntive a quelli presenti al 31 dicembre 2020. La lettera dell’Art. in questione impedirebbe anche gli impianti agrivoltaici base o avanzati che siano. La sentenza richiama anche le linee guida MITE del 2022 in materia di impianti agrivoltaici che individuano cinque possibili requisiti che tali impianti possono avere e quali di essi possano essere definiti “impianto agrivoltaico avanzato”. La Sentenza sospende il giudizio di merito in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. 

11) CONSIGLIO DI STATO SENTENZA  N. 05325 DEL  07/05/2025 Ancora una sentenza su Pannelli fotovoltaici e vincoli paesaggistici. Il diniego amministrativo all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti deve essere motivato in modo specifico e dettagliato, con valutazione concreta dell’impatto paesaggistico e bilanciamento tra tutela ambientale e produzione di energia rinnovabile; motivazioni generiche basate su “minor fruibilità panoramica” sono insufficienti.

12) CONSIGLIO DI STATO SENTENZA  N. 05889 DEL  07/07/2025 sul ricorso proposto dall’associazione Italia Nostra Aps e dall’associazione Club Alpino Italiano per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 29 del 10 gennaio 2024 ullamento – della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 7.2.2022, avente ad oggetto “PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis, e L.R. n. 20/2010, art. 73-bis – Progetto di impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” comprese le relative opere ed infrastrutture necessarie di potenza complessiva di 29, 6 MW.

13) CONSIGLIO DI STATO SENTENZA  N. 06160 DEL  14/07/2025 sul ricorso proposto dalla società Myt Development Initiatives s.r.l. contro la Regione Piemonte. La sentenza ribadisce che le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori all’installazione di impianti FER prima del D.M. Aree Idonee. Il C.D.S. ha annullato due delibere della Regione Piemonte che,  prima dell’adozione del D.M. Aree Idonee, avevano previsto che nelle aree agricole di elevato interesse agronomico potessero essere realizzati solo impianti agrivoltaici, escludendo i fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Palazzo Spada ha infatti chiarito che, in assenza dei decreti interministeriali previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021, le Regioni non potevano introdurre limiti propri o moratorie, poiché la competenza a stabilire criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee appartiene allo Stato, mediante decreti adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

14) CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 134/2025  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Udienza Pubblica del 08/07/2025; Decisione del 15/07/2025 giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36. In questa sentenza si stabilisce la illegittimità su leggi regionali che stabiliscano divieti assoluti a priori di localizzazione di impianti FER che prescindano da una idonea istruttoria che motivatamente dimostri la sostenibilità di una data localizzazione. Si ribadisce che le regioni possono individuare le aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzare impianti FER.

15) CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 184/2025 Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Udienza Pubblica del 07/10/2025; Deposito del 16/12/2025;
Decisione del 08/10/2025 Pubblicazione in G. U. 17/12/2025. dichiara l’illegittimità costituzionale di diversi articoli della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi».

La Sentenza è vasta e va letta. Comunque riportiamo questo passo che ci sembra significativo:

“Questa Corte, anche di recente, ha chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai
equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future
generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di
impianti FER).
La disposizione impugnata, là dove prevede, al primo periodo, che la non idoneità corrisponda al divieto di installazione è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai sopra citati principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023; nonché in relazione agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.”

 

TRASMISSIONI TELEVISIVE

RINNOVABILI, INDIETRO TUTTA PRESA DIRETTA 23 MARZO 2025 RAI3.

L’Anteprima della puntata del 15 settembre 2025 della trasmissione RAI3 PRESA DIRETTA sulla Transizione Energetica e le energie rinnovabili.

ATTACCO ALLE RINNOVABILI PRESA DIRETTA 28 SETTEMBRE 2025 RAI3

 

INTERVENTI DE

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