LAVORI ALL’ARENA. SICUREZZA E VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ. INDISPENSABILE LA ZTL A PORTA A LUCCA.

Apprendiamo che i lavori edilizi all’Arena procedono regolarmente e che la capienza sarà di 12.508 spettatori.

Ma bastano i lavori edilizi alla vecchia struttura per avere l’agibilità al suo uso per manifestazioni sportive? E per quale capienza?

Le stesse norme del CONI prevedono la disponibilità di parcheggi in numero commisurato alla capienza consentita.

Si continua a pensare solo alla capienza senza preoccuparsi della sicurezza del quartiere e della vivibilità della città. I partiti politici si litigano il consenso dei tifosi. Ma trascurano il consenso dei cittadini.

Eppure preoccupazioni per la gestione dell’ordine pubblico sono state espresse dai massimi livelli istituzionalmente deputati.

Eppure c’è una la sentenza del TAR che impone che i lavori di adeguamento in corso per permettere alla squadra di giocare all’Arena le partite della serie A, non procurino ulteriore scadimento della qualità di vita dei residenti di Porta a Lucca e di tutta l’area Nord della città.

Abbiamo segnalato a più riprese al Sindaco come l’unica soluzione fattibile a breve, per ridurre la pressione sugli abitanti, lungi da essere la realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità dello stadio e in aree a verde come quello ipotizzato in via Rindi, è l’istituzione di una estesa ZTL temporanea, inclusiva dello Stadio e di un ampio spazio intorno, gestita mediante varchi controllati elettronicamente, che precluda l’accesso a autoveicoli e motocicli dei non residenti nei giorni delle gare, con l’individuazione dei parcheggi scambiatori di via Paparelli e di via Pietrasantina come parcheggi al servizio dello stadio. Allo stadio di deve poter accedere solo a piedi o in bici (a parte problemi certificati di deambulazione).

In attesa della istituzione degli impianti elettronici di controllo si dovrà provvedere col personale della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine addette, fin dalla prima partita. Questo l’impegno che chiediamo al sindaco.

La ZTL temporanea in occasione delle partite è secondo noi un obbligo sancito da una sentenza del TAR.

La stessa amministrazione nelle sue elucubrazioni sulla Smart city prevede “in futuro” questa ZTL, ma nel frattempo si occupa solo di aumentare la capienza senza occuparsi dei problemi connessi.

In assenza di tale sostanziale elemento di filtro e controllo, saremo costretti a promuovere un ulteriore ricorso al TAR per inadempienza della nota sentenza.

Pisa 31 LUGLIO 2025

Associazione ambientalista

La Città ecologica aps

Il comunicato sulla testata on line PisainVideo.it del 2 agosto 2025

Il comunicato sulla pagina Facebook delle testata on line Toscana Oggi Vita Nova

Il comunicato sulla testata on line QuiNewsPisa.it del 5 agosto 2025

Il comunicato su Il Tirreno del 1 agosto 2025

Il comunicato su La Nazione del 7 agosto 2025

ALTRE NOTIZIE SULLO STADIO

La Città ecologica ha contestato il Provvedimento del Dirigente citato in questo articolo con la PEC del 2 agosto del 2025 che riportiamo di seguito:

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DIRIGENTE N. 1357 del 30-07-2025 avente per Oggetto: “LOCAZIONE DELLO STADIO COMUNALE “ARENA GARIBALDI – STADIO ROMEO ANCONETANI” ALLA SOCIETA’ PISA SPORTING CLUB S.R.L. PER IL PERIODO 2025-2031: APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO”. Segnalazione di profili di illegittimità e richiesta di annullamento in autotutela.

In merito al Provvedimento in oggetto si segnalano i seguenti profili di illegittimità:

  1. viene RICHIAMATA “la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 10.06.2025 “Proposta di Locazione dello Stadio Comunale Arena Garibaldi-Romeo Anconetani al Pisa Sporting Club” sulla quale questa Associazione ha segnalato numerosi profili di illegittimità in data 18.06.2025 ai quali non è stata ad oggi data risposta se non ad uno solo ed in modo parziale.

  2. in merito alla valutazione del valore dello Stadio comunale “Arena Garibaldi Romeo Anconetani” affidato alla società Avalon Real Estate spa si segnala che:

    1. la valutazione della società Avalon Real Estate spa non risulta approvata da alcun organo comunale, e quindi non ha amministrativamente alcun valore oltre a non essere nota dal momento che non è all’albo pretorio del comune;

    2. la valutazione in questione è stata redatta sulla scorta di una scheda norma (e quindi su previsioni urbanistiche) annullata dal TAR con la sentenza 26 aprile 2025 n. 760 e quindi non ha più alcun valore.

Sulla base delle sopra espresse contestazioni si chiede l’annullamento in autotutela del Provvedimento in oggetto.

Pisa 2 agosto 2025

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